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STATUTO
del Consorzio fra i Comuni di: Scheggino – S. Anatolia di Narco – Vallo di Nera – Poggiodomo – Cerreto di Spoleto – Sellano – Preci – Norcia – Cascia – Monteleone di Spoleto – Foligno- Spoleto- Campello sul Clitunno, compresi nel Bacino Imbrifero Montano del “ Nera e Velino “.


ART. 1
COMUNI CONSORZIATI
Il Consorzio obbligatorio costituito con D.M. 14.12.1954 ai sensi della L. 27.12.1953 n°. 959, denominato “Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino”, è disciplinato dal presente Statuto.

ART.2
INCLUSIONE DI NUOVI COMUNI

I Comuni della Provincia di Perugia che eventualmente vengono in seguito inclusi con provvedimento governativo nel bacino Imbrifero di cui all’art. 1, entreranno obbligatoriamente a far parte del Consorzio dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo, salve le successive e consequenziali modifiche statutarie.

ART. 3
SCOPO DEL CONSORZIO
Il Consorzio ha per scopo l’impiego dei fondi derivanti dal pagamento del sovracanone previsto dal comma 8° della Legge n. 959 del 27.12.1953, a favore del progresso sociale, culturale ed economico delle popolazioni dei comuni aderenti al Consorzio. Il Consorzio svolge la propria attività senza perseguire fini di lucro.
Per il perseguimento dello scopo sociale, a favore degli abitanti, degli Enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese, il Consorzio potrà:
1. promuovere attività e servizi tendenti allo sviluppo delle attività sociali, culturali turistiche e produttive, da realizzare sia singolarmente che in forma associata;
2. promuovere iniziative al fine di sviluppare le conoscenze e i servizi più idonei alle esigenze degli abitanti, degli Enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese;
3. effettuare, nel pieno rispetto delle esclusive professionalità previste dalle leggi, ricerche scientifiche, indagini statistiche, ricerche di mercato e consulenze, dirette al raggiungimento dei propri scopi sociali;
4. svolgere attività di formazione connesse con lo scopo sociale, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari finalizzati all’aggiornamento, alla qualificazione, alla riqualificazione ed alla formazione continua da realizzare con fondi propri o a valere su fondi locali, nazionali o dell’Unione Europea;
5. promuovere e svolgere attività finalizzate alla promozione dell’occupazione, al rafforzamento delle imprese esistenti ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
6. promuovere, elaborare e gestire progetti diretti al raggiungimento dei propri scopi sociali, a valere su fondi locali, nazionali e dell’Unione Europea;
7. promuovere il collegamento e la collaborazione con le strutture locali, nazionali e comunitarie che istituzionalmente svolgono attività nell’ambito dello scopo sociale;
8. promuovere lo sviluppo del territorio dei Comuni Consorziati attraverso iniziative, interventi e progetti previsti da strutture locali, nazionali e comunitarie a favore degli abitanti, degli enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese, coordinandone le attività e raccordandole con quelle promosse dal Consorzio stesso;
9. assumere partecipazioni in società od enti aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale;
10. svolgere attività finanziarie, nel rispetto delle normative vigenti, finalizzate a favorire lo sviluppo sociale ed economico degli abitanti, delle strutture sociali e delle imprese aventi residenza o sede nei comuni aderenti al Consorzio;
11. provvedere alla realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o di altri Enti territoriali.
12.realizzare e gestire infrastrutture ed edifici per attività imprenditoriali provvedendo:
- all’acquisto delle aree e degli immobili occorrenti per l’attrezzatura delle zone di intervento, per l’impatto delle singole aziende e per i servizi comuni,
- alla progettazione, esecuzione e gestione di opere di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
- alla costruzione di edifici per attività imprenditoriali da vendere o cedere in locazione ad imprese che svolgono attività produttive e/o economiche in forma singola od associata,
- a vendere o cedere in uso attraverso le forme previste dalla legge, alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titoli acquisiti dal Consorzio,
- ad espletare le attività e le funzioni eventualmente demandate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
Il Consorzio potrà compiere, inoltre, tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e tutte le operazioni strettamente necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 4
SEDE E DURATA
Il consorzio ha sede legale in Cascia e durata illimitata. Potrà essere sciolto nei casi previsti dallo Statuto.

ART.5
ORGANI
Sono organi del Consorzio, l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’organo di revisione dei Conti.
L’Assemblea adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
Per la durata in carica dei Consiglieri e dell’Assemblea, si applica l’art 31 della Legge 8.06.1990 n°.142.

ART.6
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In considerazione del fatto che i sovracanoni sono versati direttamente al Consorzio, la quota di partecipazione consortile di ciascun ente, è uguale e pari al quoziente risultante dalla divisione di 100 per il numero dei Comuni consorziati.

ART.7
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONZORZIATI

Gli organi consortili promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati nelle forme da stabilire con apposito regolamento.

ART.8
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea del Consorzio è composta da due rappresentanti degli enti associati nelle persone dei rispettivi Sindaci o di loro delegati.
2. l’Assemblea nella sua prima seduta, provvederà all’elezione del Presidente.
3. Il Presidente, salvo quanto prescritto dal regolamento di cui all’art. 5, è tenuto a riunire L’Assemblea entro un termine non superiore a 20 gg., quando lo richiedano il Consiglio Direttivo od 1/5 dei membri dell’Assemblea. Il Presidente fissa l’ordine del giorno.

ART.9
FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
2. L’Assemblea ha competenza limitatamente all’approvazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Statuto e sue modifiche, regolamenti non riservati al Consiglio Direttivo;
b) Programmi, piani finanziari, progetti preliminari, bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
c) Convenzioni con altri enti;
d) Contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali;
e) Disciplina giudiziale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
f) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a a carattere continuativo;
g) Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, fatti salvi gli atti meramente esecutivi di competenza del Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non Possono essere adottate i via d’urgenza dal Consiglio Direttivo, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.10
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre dal Presidente, da un Vice Presidente e da sette membri, scelti fra i componenti dell’Assemblea, tutti nominati dallo stesso Presidente. Non può essere nominato più di un consigliere per ogni Comune.

ART.11
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo compie gli atti di amministrazione che non siano riservati all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente. In particolare:
a) predispone bilancio;
b) predispone i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) sovrintende alla gestione del Consorzio;
d) adotta i regolamenti sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dall’Assemblea;
e) approva la pianta organica e le sue variazioni.

ART.12
DELIBERAZIONI

L’Assemblea ed il Consiglio Direttivo sono validamente costitutivi con la presenza di almeno la metà dei propri componenti e deliberano a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In ogni caso l’Assemblea non può deliberare se non interviene la metà dei membri ed in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri, compreso il Presidente.

ART.13
FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
1) Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed è responsabile dell’amministrazione dello stesso Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2) Il Vice Presidente, coadiuva il Presidente nell’ espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.14
INDENNITA’ DI CARICA

1) L’indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è regolata dall’art.9 della Legge27/12/85 n°. 816 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 13 l. cit. per quanto riguarda i rimborsi delle spese e le indennità di missione. L’Assemblea adotta un regolamento ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 13 di detta legge.
2) I consiglieri, non facenti parte del Consiglio Direttivo, hanno diritto al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.
3) Il Segretario del Consorzio è nominato dal Presidente e scelto tra liberi professionisti, laureati in facoltà Amministrative, o in alternativa tra i segretari dei Comuni consorziati. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie del segretario, sono affidate temporaneamente, al Responsabile del Servizio e dell’Ufficio.
4) Le mansioni impiegatizie sono svolte da personale proprio del Consorzio previsto dalla Pianta Organica.
5) La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalla normativa vigente che regola il personale dei Comuni.

ART.15
RESPONSABILITA’ DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI
Ai sensi dell’art 51, comma 2 e comma 3, della Legge n°. 142/90, cosi come modificati dalla Legge 15/05/1997 n°. 127, spettano ai dirigenti ed in loro mancanza ai responsabili degli uffici o dei servizi, le competenze ivi previste.

ART. 16
ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all’ art. 57, comma 2, lett. a)b) e c) della Legge n°. 142/90.

ART.17
PUBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1) Tutte le deliberazioni degli organi del Consorzio sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ ente, per quindici giorni consecutivi. 2) L’esecutività delle deliberazioni degli organi del Consorzio, nonché dei provvedimenti di competenza dei dirigenti o responsabili degli uffici e servizi, è disciplinata dalla Legge 15/05/1997 n°. 127.

ART.18
ENTRATE
Il consorzio attinge i mezzi per il suo funzionamento dalle entrate derivanti dalla riscossione del sovracanone previsto dal comma 8 della Legge 27/12/1953 n°. 959.

ART.19
NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale, in quanto applicabile, la disciplina contenuta nella Legge 8/06/1990 n°. 142 e succ. mod. ed integrazioni, nonché nella Legge 15/05/1997 n°. 127.
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